Atti generali

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970). Codice di condotta inteso quale codice di comportamento.

CCNL-2006-2009-Capo-IX-sez-I-e-sez-II-artt-92-97.pdf

Circ-n14-2010-Funzione-Pubblica.pdf

Circolare-MIUR-n88-2010.pdf

Codice-Comportamento-Dipendenti-MIUR.pdf

Codice-Comportamento-Dipendenti-Pubblici-Dpr-n62-2013.pdf

DLgs-n165-2001-come-modificato-dal-DLgs-n150-2009.pdf

DLgs297-1994-artt-492-501.pdf

 

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